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Sez. 6, Sentenza n. 2386 del 24/06/1998 Cc. (dep. 22/12/1998) Rv. 212898 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Gravi indizi di colpevolezza - Interesse alla impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che ne ha escluso la sussistenza - Esclusione - Ragioni - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212898-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO

Il pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame dolendosi esclusivamente in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto l'accoglimento del ricorso non potrebbe avere effetto ripristinatorio della misura cautelare, e avendo l'organo dell'accusa un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà. D'altra parte, il pubblico ministero neppure ha un interesse contrario a quello dell'indagato in ordine all'accertamento della legittimità (o illegittimità) dell'ordinanza del tribunale del riesame per mezzo di una decisione irrevocabile idonea a fondare, ai sensi dell'art. 314, comma secondo, c.p.p., la tutela risarcitoria per la ingiusta detenzione, e in funzione preclusiva della stessa tutela risarcitoria: infatti la legittimazione sostanziale passiva in ordine a tale rapporto non compete al pubblico ministero ma allo Stato, in giudizio contenzioso nel quale l'inquirente è organo obbligatoriamente interveniente, titolare di un diritto di impugnazione connesso al particolare aspetto pubblicistico della controversia, ma avulso da una situazione di diritto sostanziale spettante solo alla Stato nel suo complesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)