Sez. 6 - , Sentenza n. 23241 del 21/05/2019 Cc. (dep. 27/05/2019) Rv. 276069 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Misure cautelari personali – Provvedimento del Tribunale del riesame di ritenuta sussistenza dei gravi indizi solo per alcuni reati - Ricorso per cassazione del pubblico ministero relativamente ai restanti – Inammissibilità – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
In tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero che si dolga esclusivamente della ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per taluni dei delitti contestati, nel caso in cui l'ordinanza resa dal tribunale del riesame abbia comunque confermato la sussistenza della gravità indiziaria relativamente ad altri delitti, disponendo il mantenimento della misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)