Sez. U, Sentenza n. 3597 del 03/08/1989 (Rv. 463550 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA - RAPPORTI CON I DIPENDENTI CON GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE - TRASFERIMENTO ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E OPZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA PREGRESSA POSIZIONE ASSICURATIVA O GODIMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - CONTROVERSIE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO GIÀ DIPENDENTE DALL'INAM IN ORDINE AI TRATTAMENTI INTEGRATIVI GIÀ A CARICO DEL RELATIVO FONDO COSTITUITO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LEGGE N. 482 DEL 1988 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ISTITUTI O ENTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DI ASSICURAZIONE MALATTIA - RAPPORTI CON I DIPENDENTI CON GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE - TRASFERIMENTO ALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI E OPZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA PREGRESSA POSIZIONE ASSICURATIVA O GODIMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - CONTROVERSIE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO GIÀ DIPENDENTE DALL'INAM IN ORDINE AI TRATTAMENTI INTEGRATIVI GIÀ A CARICO DEL RELATIVO FONDO COSTITUITO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LEGGE N. 482 DEL 1988 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
A seguito della Costituzione presso l'i.N.P.S., ai sensi del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 75 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (emanato in virtù della delega di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978 n. 833), di una gestione speciale ad esaurimento, per l'erogazione dei trattamenti, a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, dovuti al personale dei soppressi enti mutualistici trasferito alle unità sanitarie locali ed avvalsosi della opzione (prevista dallo stesso art. 75 del citato d.P.R.) per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'Assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza presso gli enti di provenienza, le controversie del personale impiegatizio già dipendente dall'i.N.A.M., che abbia esercitato la facoltà di opzione o sia in quiescenza, per i trattamenti integrativi prima a carico del relativo fondo di previdenza costituito all'interno dell'ente pubblico datore di lavoro, traendo titolo non più dal rapporto di pubblico impiego con l'ente soppresso, nel quale il fondo di previdenza impiegatizio (dell'i.N.A.M.) si immedesimava, ma dal distinto rapporto previdenziale instauratosi con l'i.N.A.M.) si immedesimava, ma dal distinto rapporto previdenziale instauratosi con l'i.N.P.S., sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, anziché a quella esclusiva del giudice amministrativo, essendo al riguardo irrilevante la legge 27 ottobre 1988 n. 482 (disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello stato). (V 6173/87, mass n 454482; (V 4436/87, mass n 453161; (V 2005/87, mass n 451928; (V 4825/80, mass n 408653; (V 3800/80, mass n 407644).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 75, Legge 27/10/1988 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)