Sez. 6, Sentenza n. 3727 del 30/09/2015 Cc. (dep. 27/01/2016) Rv. 266149 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Sorveglianza speciale - Terzi interessati ai fini civili - Ricorso in cassazione - Partecipazione personale al giudizio - Esclusione - Procura alle liti a difensore - Necessità che si riferisca specificamente all'impugnazione - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI
In tema di ricorso in materia di misure di prevenzione personali, il terzo interessato ai fini civili non può stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 cod. proc. pen.,- non essendo appropriata allo scopo la procura a compiere singoli atti di cui all'art. 122 cod. proc. pen,- anche qualora la prima non contenga espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purchè la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., possa essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)