Sez. 1, Sentenza n. 7844 del 20/04/1982 Ud. (dep. 08/09/1982) Rv. 155001 - 01
REATO CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA AGGRAVATA - DISTINZIONE.*
REATO CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA AGGRAVATA - DISTINZIONE.*
La distinzione tra estorsione e truffa si rinviene anche nella ipotesi di truffa aggravata ex art. 640 cpv. N. 2 cod. pen.. nella prima l'agente incute direttamente il timore di un danno, per cui l'adesione della vittima è il frutto di una Determinazione per volontà coartata; nella seconda (o truffa vessatoria), essendo il danno prospettato in termini di eventualità obiettiva, l'offeso agisce non perché coartato, ma unicamente per effetto dell'errore in cui è stato fatto cadere, anche se, ad ingenerare l'errore, contribuisce il timore di un pericolo. (V mass n 150492; (V mass n 150318; (V mass n 147497).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)