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Sez. 3, Sentenza n. 5383 del 07/10/1980 (Rv. 409262 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - FATTO ILLECITO - ISTANTANEITA O PERMANENZA - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409262-01

RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - FATTO ILLECITO - ISTANTANEITA O PERMANENZA - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'istantaneita o la permanenza del fatto illecito extracontrattuale deve essere accertata con riferimento non gia al danno, bensi al rapporto eziologico tra questo e il comportamento contra ius dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa. Mentre nel fatto illecito istantaneo tale comportamento e mero elemento genetico dell'evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso, pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (fatto illecito istantaneo con effetti permanenti), nel fatto illecito permanente il comportamento contra ius, oltre a produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi cosi coesistenza dell'uno e dell'altro. (V 1624/80, mass n 405217; (V 2855/73, mass n 366451; (V 2258/71, mass n 353089).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)