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Sez. U, Sentenza n. 23235 del 17/11/2005 (Rv. 586426 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illecito disciplinare - Art. 18 R.D.L. n. 511 del 1946 - Atipicità dell'illecito - Interpretazione della portata precettiva dell'art. 18 cit. - Riferimento a norme interne alla magistratura quale il codice etico dei magistrati - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586426-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Il giudice, investito dell'accertamento in ordine alla sussistenza, o meno, dell'illecito disciplinare ascritto ad un magistrato, è tenuto, nonostante l'atipicità dell'illecito stesso come descritto dall'art. 18 r.d.l. n. 511 del 1946, ad un'attività ermeneutica, consistente nello stabilire se la condotta oggetto di incolpazione rientri o meno nel paradigma normativo posto dal legislatore, ed al riguardo ben può fare riferimento anche a norme interne alla Magistratura, quale il codice etico dei magistrati. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del Consiglio Superiore della magistratura per avere la stessa, in fattispecie di illecito attinente alla manifestazione del pensiero, omesso di considerare adeguatamente la condotta oggetto di addebito sotto il profilo della violazione dei doveri di equilibrio, misura ed imparzialità posti dagli artt. 6, 7 e 8 del codice etico).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)