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Sez. 4, Sentenza n. 1217 del 01/10/2008 Ud. (dep. 14/01/2009) Rv. 241990 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Decreto d'urgenza e provvedimento di convalida - Mancata annotazione degli orari di deposito - Inutilizzabilità delle intercettazioni - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241990-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

L'omessa attestazione nel provvedimento dell'orario di deposito del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, nonchè la mancanza di analoga attestazione nel provvedimento di convalida del G.i.p., non impediscono l'utilizzazione dei risultati delle operazioni di intercettazione, non trattandosi di adempimenti prescritti dalla legge a pena d'inutilizzabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)