Sez. 2, Sentenza n. 42 del 23/11/2004 Cc. (dep. 03/01/2005) Rv. 230526 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE | Momento di efficacia del provvedimento - Datazione apposta dal magistrato deliberante - Irrilevanza - Deposito in cancelleria con relativa attestazione dell'ausiliario - Necessità - Fattispecie relativa a provvedimento di convalida del decreto di intercettazione telefonica in via di urgenza.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - DEPOSITO IN CANCELLERIA - IN GENERE
Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, si determinano nel momento in cui l'atto, che pure è già valido e perfetto, esce dalla disponibilità interna dell'ufficio che lo ha deliberato mediante il deposito in cancelleria e la relativa certificazione dell'ausiliario. Ne consegue che i provvedimenti dei quali è prescritta l'adozione entro un termine, per quanto datati dal giudice prima della relativa scadenza, non producono il loro effetto se non anche depositati in cancelleria con la relativa attestazione della data ed eventualmente dell'ora. (Fattispecie in tema di convalida delle intercettazioni disposte d'urgenza dal P.M.: mancando ogni attestazione di deposito in cancelleria del provvedimento adottato dal giudice, che pure recava in calce una datazione antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore fissato dalla legge, la Corte ha giudicato inutilizzabili le relative acquisizioni probatorie).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 126, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)