diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 38325 del 07/07/2005 Cc. (dep. 19/10/2005) Rv. 232507 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - provvedimento di autorizzazione - presupposti e forme | Richiesta di convalida del provvedimento di proroga - Conseguente decreto di convalida - Omessa attestazione sul primo atto dell'ora di ricezione presso l'ufficio G.i.p. e sul secondo dell'ora di emissione - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Esclusione - Prova "aliunde" dell'eventuale intempestività dei due atti - Possibile consultazione del registro interno di passaggio - Onere per la parte deducente di richiedere certificazione delle annotazioni sul registro di passaggio.
Stato
decisa il 2005-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232507-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - provvedimento di autorizzazione - presupposti e forme

L'attestazione dell'ora di ricezione presso l'ufficio G.i.p. della richiesta di convalida del provvedimento d'urgenza di proroga delle intercettazioni e l'attestazione sul conseguente decreto di convalida dell'ora di emissione non sono adempimenti prescritti dalla legge a pena d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, ma l'eventuale intempestività di tali atti può essere provata attraverso le annotazioni apposte sul registro interno di passaggio. È onere della parte, che deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, richiedere una certificazione delle annotazioni del registro interno di passaggio alla cancelleria o segreteria degli uffici interessati per fare così risultare il mancato rispetto delle cadenze temporali previste per il procedimento di convalida.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)