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Sez. 2, Sentenza n. 38423 del 19/07/2016 Cc. (dep. 15/09/2016) Rv. 268013 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Decreto d'urgenza - Inesatta annotazione della data e dell'orario di deposito - Inesistenza o invalidità dell'atto - Esclusione - Inutilizzabilità delle intercettazioni - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268013-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

La inesatta attestazione della data e dell'orario di deposito del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, non determina l'inesistenza o l'invalidità dell'atto né, in assenza di una specifica previsione di legge, l'inutilizzabilità delle captazioni effettuate, a condizione che i dati in questione siano desumibili in modo certo da altri atti del pari fidefacienti. (Fattispecie in cui la Corte, rigettando il ricorso con il quale era stata contestata l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite sulla base di un decreto autorizzativo che aveva la stessa data di quella di inizio delle operazioni, ma risultava depositato il giorno successivo, ha evidenziato come la data e l'orario in questione emergessero dal verbale di inizio delle operazioni di intercettazione, in cui si attestava che queste erano state iniziate in esecuzione del decreto del P.M.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)