Sez. 3, Sentenza n. 4001 del 23/02/2006 (Rv. 587414 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Opposizione all'esecuzione oppure agli atti esecutivi - Individuazione - Qualificazione dell'azione da parte del giudice investito della controversia - Principio cosiddetto dell'apparenza - Rilevanza esclusiva ai fini della corretta individuazione dell'impugnazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
Con riferimento al mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale, l'individuazione deve essere fatta esclusivamente, in base al principio dell'apparenza, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)