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Sez. 4 - , Sentenza n. 44142 del 19/07/2019 Ud. (dep. 30/10/2019) Rv. 277691 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Tutela antinfortunistica - Operatività nei confronti dei terzi - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277691-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna del titolare di una discoteca per le lesioni riportate da un avventore, caduto in conseguenza della presenza di liquidi sul pavimento, ravvisando la colpa dell'imputato nella violazione dell'art. 64, comma 1, lett. a) d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, per la mancata nomina della persona preposta alla pulizia dei locali).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 com. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 64, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)