Sez. 4, Sentenza n. 12892 del 10/02/2026 Ud. (dep. 08/04/2026) Rv. 289728-01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro - Cantiere - Tutela del terzo estraneo - Comportamento colposo dello stesso - Rilevanza - Esclusione - Responsabilità del gestore del rischio - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il gestore del rischio connesso all'esistenza del cantiere ha l'obbligo di prevenire, anche rispetto ai soggetti a questo estranei, il verificarsi di incidenti, pur nel caso in cui tali soggetti tengano condotte imprudenti, purché non eccentriche, rispetto al rischio che la norma cautelare mira ad evitare. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che aveva escluso la responsabilità del titolare di un cantiere per la ristrutturazione di un immobile, in relazione al decesso di persona che, introdottasi senza autorizzazione nell'area di cantiere, era precipitata da un pianerottolo privo dei parapetti, prescritti dall'art. 147 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
Cod. Pen. art. 41 com. 2, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 147
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)