Sez. 3, Sentenza n. 13753 del 14/06/2006 (Rv. 591738 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale - Conseguenze - Surroga dell'assicuratore - Limiti - Danni non coperti dall'assicurazione sociale - Esclusione - Danni in concreto non risarciti - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
L'assicuratore sociale il quale abbia indennizzato il danno subito dall'assicurato e causato dall'altrui illecito, non può surrogarsi al diritto del danneggiato per quei danni alla persona che o non siano coperti dall'assicurazione sociale (come il danno morale e il danno biologico), ovvero, per quelli che, pur astrattamente coperti (come il danno da invalidità permanente e da invalidità temporanea) non siano stati effettivamente risarciti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2741
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)