Sez. 3, Sentenza n. 4677 del 08/05/1998 (Rv. 515260 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DI TERZI | Indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale - Conseguenze - Surroga dell'assicuratore - Limiti - Anche nell'ipotesi di danno morale o biologico o a danno da invalidità permanente o temporanea non effettivamente risarciti - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DI TERZI
L'assicuratore sociale il quale abbia indennizzato il danno subito dall'assicurato e causato dall'altrui illecito, non può surrogarsi al diritto del danneggiato per quei danni alla persona che o non siano coperti dall'assicurazione sociale (ad esempio il danno morale e il danno biologico), ovvero che pur astrattamente coperti (ad esempio il danno da invalidità permanente e da invalidità temporanea) non siano stati effettivamente risarciti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2741
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)