Sez. 3, Sentenza n. 11315 del 10/11/1998 (Rv. 520561 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Esercizio della relativa azione - Estensione ai danni non coperti dalla garanzia assicurativa - Inammissibilità - Danni biologico e morale per infortunio imputabile a terzi e non compreso nell'indennizzo dell'INAIL - Esclusione.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
In tema di surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., l'esercizio della relativa azione non può sacrificare oltre i limiti imposti dal contenuto del rapporto assicurativo il diritto dell'assicurato all'integrale risarcimento del danno con la conseguenza che non può estendersi anche ai danni non coperti dalla garanzia assicurativa, quale il danno biologico e quello morale patiti dall'infortunato a cagione di un infortunio imputabile a responsabilità di terzi e non compreso nell'indennizzo corrisposto dall'INAIL.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)