Sez. 5, Sentenza n. 3406 del 15/12/2004 Ud. (dep. 02/02/2005) Rv. 231413 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - diritto alla prova | Associazione di stampo mafioso - Mutamento del collegio - Acquisizione delle dichiarazioni rese dinnanzi a diverso collegio, ex art. 190 bis cod. proc. pen. vigente all'epoca, mediante lettura, nonostante l'opposizione della difesa - Ammissibilità - Ragioni.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - diritto alla prova
È rituale l'acquisizione, nell'ambito di processi relativi ad associazioni di stampo mafioso, di dichiarazioni rese dinnanzi a diverso collegio, mediante semplice lettura, nonostante l'opposizione della difesa, stante l'applicabilità dell'art. 190 bis cod. proc. pen., vigente all'epoca (1999), il quale, con riguardo ai procedimenti ex art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen., prevedeva che l'esame di chi avesse reso dichiarazioni in altri procedimenti, i cui verbali fossero stati acquisiti ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., venisse effettuato solo nel caso in cui il giudice lo ritenesse assolutamente necessario, sicché appare ragionevole ricomprendere nell'ambito previsionale di tale disposizione anche le dichiarazioni rese nello stesso procedimento ma dinnanzi a diverso collegio, come conferma l'attuale formulazione dell'art. 190 bis cod. proc. pen., introdotta con l'art. 3 della legge n. 63 del 2001.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)