Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233087 - 01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Procedimento per reati di cui all'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. - Dibattimento - Mutamento della persona del giudice - Acquisizione dichiarazioni rese dal testimone o dal dichiarante ex art. 210 cod. proc. pen. nel dibattimento - Ammissibilità.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
La disciplina dell'art. 190 bis cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 cod. proc. pen., che abbia già reso dichiarazioni "in dibattimento nel contraddittorio", è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)