diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 48710 del 14/06/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268455 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Reati di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. - Mutamento del giudice - Acquisizione di dichiarazioni rese nello stesso processo innanzi a diverso giudice - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268455-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

La disciplina dell'art. 190 bis cod. proc. pen. - per la quale nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 cod. proc. pen., che abbia già reso dichiarazioni in dibattimento nel contraddittorio, è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario - si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)