diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 31072 del 04/04/2001 Ud. (dep. 09/08/2001) Rv. 219635 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Reati di cui all'art. 51 comma 3 bis cod.proc.pen. - Mutamento del giudice - Acquisizione di dichiarazioni rese nello stesso processo innanzi a diverso giudice - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219635-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

La disciplina di cui all'art. 190 bis cod.proc.pen.(il quale prevede che nei processi di criminalità organizzata e negli altri indicati dall'art 51 comma 3 bis dello stesso codice, quando è richiesto l'esame di un teste o di un soggetto indicato dall'art. 210 cod.proc.pen. e costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in altro procedimento, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario) si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 51 com. 3 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)