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Sez. L, Sentenza n. 7747 del 05/04/2011 (Rv. 616547 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Giudizio di accertamento negativo di obbligo contributivo - Qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato - Criteri distintivi - Ripartizione dell'onere probatorio.
Stato
decisa il 2011-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616547-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE

Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e con riguardo alla qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, è onere del contribuente provare la sussistenza degli elementi che escludono la sussistenza del vincolo della subordinazione, quali la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, la pattuizione di un prezzo con il committente di volta in volta, la piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso, non potendo certo richiedersi una prova negativa al riguardo da parte dell'istituto di previdenza, una volta accertata la presenza di elementi che connotano in termini di subordinazione il rapporto, con particolare riferimento all'inesistenza di una microunità imprenditoriale, idonea a configurare un'autonomia organizzativa del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2128, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)