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Sez. L, Sentenza n. 6803 del 11/05/2002 (Rv. 554339 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE | Subordinazione - Configurabilità - Condizioni - Inserimento del lavoratore a domicilio nel ciclo produttivo aziendale del committente - Necessità - Conseguenze - Libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione richiesta o di decidere i tempi di consegna del lavoro - Esclusione del suddetto inserimento - Volontà delle parti e tipo di organizzazione del lavoratore - Rilevanza ai fini del relativo accertamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554339-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE

La configurabilità della subordinazione, sia pure attenuata, che caratterizza il lavoro a domicilio deve escludersi allorquando il lavoratore goda di piena libertà di accettare o rifiutare il lavoro commessogli ovvero abbia piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso. Tali modalità della prestazione escludono, infatti, un effettivo inserimento del lavoratore a domicilio nel ciclo produttivo aziendale che comporta una piena e sicura disponibilità del prestatore di lavoro ad eseguire i compiti affidatigli e a soddisfare le esigenze e le finalità programmate dall'impresa. Nei casi in cui l'accertamento e la valutazione delle modalità in argomento lascino spazi di incertezza e ambiguità è utile avere riguardo anche alla volontà delle parti, espressa nella regolamentazione del loro rapporto, nonché ad altri elementi da sempre ritenuti capaci di caratterizzare il rapporto in termini di subordinazione o autonomia, quale il possesso da parte del lavoratore a domicilio di macchinari e attrezzature idonei ad attestare l'esistenza di una piccola impresa e/o la sua natura artigianale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva affermato la natura subordinata del rapporto di alcune lavoratrici a domicilio iscritte all'albo delle imprese artigiane, senza dare alcun rilievo alla circostanza che esse avevano piena libertà di accettare o rifiutare i lavori che venivano loro commissionati, senza effettuare alcun accertamento in merito ai tempi e alle modalità di consegna dei lavori stessi e non facendo alcun riferimento alla volontà delle parti e al tipo di organizzazione di cui erano in possesso le lavoratrici).

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)