Sez. 3, Sentenza n. 5292 del 17/09/1980 (Rv. 409148 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - DAL REATO DI LESIONI COLPOSE LIEVI EX DPR N 283 DEL 1970 - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE DELLA SUSSISTENZA DI LESIONI COLPOSE GRAVI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI AZIONI DI REGRESSO PROPOSTA DALL'INAIL CONTRO IL DATORE DI LAVORO.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER AMNISTIA - DAL REATO DI LESIONI COLPOSE LIEVI EX DPR N 283 DEL 1970 - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE DELLA SUSSISTENZA DI LESIONI COLPOSE GRAVI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI AZIONI DI REGRESSO PROPOSTA DALL'INAIL CONTRO IL DATORE DI LAVORO.*
La sentenza di proscioglimento per amnistia e vincolante in Sede civile soltanto quando gli accertamenti di fatto del giudice penale costituiscono il presupposto necessario della relativa declaratoria, mentre la preclusione non ha luogo quando un accertamento non vi sia stato ovvero non abbia costituito la condizione della qualificazione giuridica del fatto ai fini della applicazione del beneficio.Ne consegue che la sentenza di proscioglimento per amnistia dal reato di lesioni colpose lievi - in applicazione del DPR n 283 del 1970 che copre tutte le ipotesi di lesioni colpose - non comportando alcuno specifico accertamento dell'entita e durata delle lesioni, non preclude al giudice civile, successivamente adito, di procedere all'autonomo accertamento della sussistenza di lesioni colpose gravi. (nella specie, trattavasi di Azione di regresso proposta dall'Inail contro il datore di lavoro ex art 10 e 11 del tu n 1124 del 1965, dopo il proscioglimento in Sede penale per amnistia del responsabile dell'infortunio subito dall'assicurato). (V 1409/78, mass n 390784; (V 2888/77, mass n 386459; (V 3780/76, mass n 382482).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)