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Sez. 4, Sentenza n. 43412 del 24/10/2007 Ud. (dep. 23/11/2007) Rv. 238301 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Art. 157 cod. pen. - Novella della L. n. 251 del 2005 - Reati di competenza del giudice di pace - Termine di prescrizione - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238301-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione da applicare ai reati di competenza del giudice di pace è quello di cui all'art. 157 comma primo cod. pen. (come novellato dall'art. 6 L. n. 251 del 2005), atteso che l'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità sono - in forza della disposizione di cui all'art. 58 D.Lgs. n. 274 del 2000 - da equiparare ad ogni effetto giuridico alle pene detentive della specie corrispondente, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 157 comma quinto cod. pen..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 247 art. 58, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)