Sez. F, Ordinanza n. 29786 del 31/08/2006 Cc. (dep. 06/09/2006) Rv. 236648 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge n. 251 del 2005 - Novella dell'art. 157 cod. pen. - Reati punti con pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria - Riferimento ai reati di competenza del giudice di pace - Reati punibili con le c.d. sanzioni paradetentive - Termine prescrizionale di tre anni - Inferiore a quello dei reati, meno gravi, puniti con pena pecuniaria - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. - Non manifesta infondatezza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma quinto, cod. pen. come sostituito dall'art. 6 L. n. 251 del 2005, per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che per la determinazione del tempo necessario alla prescrizione in riferimento ai reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, e quindi in riferimento ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace originariamente puniti con la pena detentiva ed ora punibili con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, si applica il termine di tre anni, inferiore a quello, di sei o quattro anni, fissato rispettivamente per i delitti e le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)