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Sez. 4, Sentenza n. 13966 del 22/02/2008 Ud. (dep. 03/04/2008) Rv. 239601 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reati attribuiti alla competenza del giudice di pace - Applicabilità del termine triennale di cui all'art. 157, comma quinto, cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239601-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione da applicare ai reati di competenza del giudice di pace è quello di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen. (come novellato dall'art. 6 L. n. 251 del 2005), poiché le pene previste per detti reati hanno sempre natura pecuniaria, e solo in alcune ipotesi ed a determinate condizioni possono essere sostituite da pene paradetentive; al contrario, il termine previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen. è applicabile ad ipotesi di sanzioni non rinvenibili nell'attuale sistema delle pene. (Conf. C. cost. 14-18 gennaio 2008, n. 2).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 5 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)