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Sez. 5, Sentenza n. 28539 del 29/05/2007 Cc. (dep. 18/07/2007) Rv. 237110 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge n. 251 del 2005, modificativa dell'art. 157 cod. pen. - Reati di competenza del giudice di pace - Termine di prescrizione - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237110-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione dei delitti di competenza del giudice di pace è quello ordinario e non quello di tre anni previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen. in relazione ai reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, a nulla rilevando la circostanza che nel procedimento dinanzi al predetto giudice possano essere irrogate solo le pene pecuniarie vigenti, se esclusive, ovvero quelle paradetentive della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di quelle detentive, sole o congiunte a pene pecuniarie, in quanto le citate sanzioni paradetentive sono considerate per ogni effetto giuridico come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. (Fattispecie relativa a concorso dei reati di ingiuria e lesione personale)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)