Sez. 5, Sentenza n. 5866 del 20/04/2001 (Rv. 546114 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Giudice tributario - Poteri ed obblighi - Disponibilità delle prove - Presunzioni addotte dall'Ufficio finanziario - Preclusione all'utilizzazione di prove dirette acquisite - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il fatto che, ove ricorrano i presupposti di legge, l'Ufficio finanziario possa provare la pretesa tributaria mediante presunzioni non significa che il giudice tributario non possa fondare la propria decisione su prove dirette (come quelle documentali), ove le stesse siano state acquisite (Nella specie è stata confermata l'utilizzabilità delle conclusioni della perizia disposta in sede penale, nella quale, a seguito di esame della documentazione non ufficiale acquisita nel corso di accesso domiciliare, si teneva conto dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa, anche se non registrati nelle scritture contabili).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)