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Sez. L, Sentenza n. 769 del 03/02/1990 (Rv. 465135 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - SANZIONE PREVISTA DALL'ART. 5, QUATTORDICESIMO COMMA, DEL D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465135-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA - SANZIONE PREVISTA DALL'ART. 5, QUATTORDICESIMO COMMA, DEL D.L. 12 SETTEMBRE 1983 N. 463, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema d'indennità di malattia, la sanzione prevista dal quattordicesimo comma (dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale n. 78 del 1988) dell'art. 5 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge n. 638 del 1983, per il lavoratore non trovato al proprio domicilio in Sede di visita di controllo, è applicabile solo dopo la completa attuazione delle altre Disposizioni della medesima norma relativa alle cosiddette fasce orarie di reperibilità, ed in particolare alla fissazione delle modalità di tempo ed all'individuazione dei soggetti legittimati al controllo sanitario. (V 844/89, mass n 461863; (V 2000/88, mass n 458872).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)