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Sez. 1, Sentenza n. 151 del 10/01/1996 (Rv. 495293 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Società - Sede principale - Trasferimento della sede legale - Rilevanza ai fini della competenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495293-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Per il disposto dell'art. 9 della legge fallimentare, la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Tale luogo, che si identifica con quello in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, coincide di regola, con la sede legale a meno che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta, mentre è irrilevante ai fini della determinazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, il trasferimento della sede legale della società quando ad essa non corrisponda un reale trasferimento del centro propulsore dell'impresa, ovvero quando il trasferimento intervenga nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, o infine quando al compimento degli atti formali di esso non si accompagni l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa della nuova sede.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)