Sez. 1, Sentenza n. 4021 del 04/07/1985 (Rv. 441544 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - UGUAGLIANZA TRA I CONIUGI QUANTO AL TENORE DI VITA MA NON IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI DI UNO DI ESSI - ASSEGNO DI DIVORZIO IN FAVORE DELL'ALTRO - FONDAMENTO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - UGUAGLIANZA TRA I CONIUGI QUANTO AL TENORE DI VITA MA NON IN RELAZIONE ALLE DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI DI UNO DI ESSI - ASSEGNO DI DIVORZIO IN FAVORE DELL'ALTRO - FONDAMENTO.*
In una situazione di sostanziale uguaglianza tra i coniugi, quanto a livello di tenore di vita, ma di notevolmente diversa capacità economica, in relazione alle maggiori disponibilità patrimoniali dell'uno, il riconoscimento in favore dell'altro coniuge dell'assegno di divorzio può trovare giustificazione nel cosiddetto criterio risarcitorio, cioè nelle ragioni dell'acclarata irreversibile crisi del consorzio familiare (ivi incluse quelle evincibili dalla precedente pronuncia di separazione, specie se non siano intervenuti successivi fatti nuovi), nonché nella valutazione della perdita delle legittime aspettative su dette disponibilità patrimoniali (anche "mortis causa"). (V 5447/81, mass n 416169).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)