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Sez. L, Sentenza n. 4632 del 05/09/1985 (Rv. 442091 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - DISCIPLINA - PORTATA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE AGLI IMPIEGATI LA DIFFERENZA TRA IL TRATTAMENTO DI C.I.G. E LA NORMALE RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - ART. 5 DEL C.C.N.L. 1 MAGGIO 1976 PER I METALMECCANICI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442091-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA - DISCIPLINA - PORTATA - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CORRISPONDERE AGLI IMPIEGATI LA DIFFERENZA TRA IL TRATTAMENTO DI C.I.G. E LA NORMALE RETRIBUZIONE - INSUSSISTENZA - ART. 5 DEL C.C.N.L. 1 MAGGIO 1976 PER I METALMECCANICI - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Il sistema normativo regolante la cassa integrazione straordinaria ha introdotto una speciale disciplina per specifiche ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa (in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali o di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale) al fine di sollevare l'impresa in crisi dagli oneri derivanti dal costo dei lavoratori eccedenti le necessità della produzione, tanto che la legge n. 675 del 1977 all'art. 21 accolla al fondo per la mobilità sia il contributo addizionale previsto dalla legge n. 164 del 1975 sia le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di C.i.G.; tale complessa disciplina limita l'ampia e generale prescrizione della legge sull'impiego privato (R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825) e degli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 (per l'Italia del Nord) e del 23 maggio 1946 (per l'Italia del centro-Sud) - prescrizione che garantiva ai lavoratori con qualifica impiegatizia l'intera retribuzione nei casi di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro disposte dall'azienda o dalla competente autorità - e quindi il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere agli impiegati la differenza tra il trattamento di C.i.G. straordinaria e la normale retribuzione. Nè a diverso avviso può condurre la interpretazione dell'art. 5 C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i metalmeccanici, che richiama i citati accordi interconfederali del 1946, giacché il fatto che la formulazione letterale della norma contrattuale sia rimasta inalterata rispetto al testo originario dei suddetti accordi mostra che le parti sociali non intendevano estendere la garanzia di integrale retribuzione anche all'ipotesi della C.i.G. straordinaria introdotta per gli impiegati solo con la legge 8 agosto 1972 n. 464. (Conf 4968/84, mass n 436831; (Conf 4127/84, mass n 436078; (Conf 3381/84, mass n 435391; (Conf 3153/84, mass n 435200; (Conf 1353/82, mass n 433477).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST., Contr. Coll. 30/03/1946, Contr. Coll. 23/05/1946 num. 5, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 5, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)