Sez. 2, Sentenza n. 854 del 06/02/1985 (Rv. 439037 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - MANCANZA - IMPLICITA STATUIZIONE SULLA NON INDISPENSABILITÀ DI ESSE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - PROVVEDIMENTO NEGATIVO - MANCANZA - IMPLICITA STATUIZIONE SULLA NON INDISPENSABILITÀ DI ESSE.*
Poiché a norma del secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. nel giudizio di appello delle controversie soggette al nuovo rito del lavoro (nella specie: controversia agraria) non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione, la prova per testi dedotta in tale fase è inammissibile con la conseguenza che, in Mancanza di un esplicito provvedimento negativo, deve ritenersi che il collegio, nel decidere la causa, abbia escluso che la prova stessa fosse indispensabile. (V 1657/77, mass n 385369; (Conf 2526/82, mass n 420389; (Conf 3165/80, mass n 406964; (Conf 2082/79, mass n 398461).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)