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Sez. L, Sentenza n. 3737 del 28/03/2000 (Rv. 535123 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - MASSIMALI DI RETRIBUZIONE | Eliminazione ex art. 21 legge n. 67 del 1988 - Pensioni liquidate prima del 1988 - Applicabilità - Computo delle relative quote aggiuntive - Rivalutazione della retribuzione pensionabile - Applicabilità - Limiti e modalità.
Stato
decisa il 2000-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535123-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - MASSIMALI DI RETRIBUZIONE

In sede di applicazione, alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1988, della disciplina dell'art. 21 della legge n. 67 del 1988 sulla eliminazione del massimale annuo della retribuzione pensionabile (in adesione alla pronuncia interpretativa di rigetto di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 1990), la conseguente quota aggiuntiva di pensione (spettante dall'1 gennaio 1988) va calcolata sulla base della rivalutazione della retribuzione pensionabile a norma dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982 - come è prescritto dalla norma interpretativa di cui all'art. 3, comma 2 bis, del _D.L. n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160 del 1988 -, con computo eseguito mediante gli indici Istat degli anni solari delle retribuzioni rilevanti ai fini della determinazione della pensione e dell'anno che precede la decorrenza originaria della pensione.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 11 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)