Sez. 2, Sentenza n. 5793 del 05/10/1983 (Rv. 430652 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - PORTIERATO, PULIZIE DELLE SCALE - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PORTIERATO - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE CHE ESTENDA IL PAGAMENTO DI DETTE SPESE ANCHE AI PROPRIETARI DEI VANI TERRANEI SENZA INGRESSO DALL'ANDRONE - CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE DI NATURA CONTRATTUALE - NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE - CONSEGUENZE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - PORTIERATO, PULIZIE DELLE SCALE - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PORTIERATO - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE CHE ESTENDA IL PAGAMENTO DI DETTE SPESE ANCHE AI PROPRIETARI DEI VANI TERRANEI SENZA INGRESSO DALL'ANDRONE - CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CONDOMINIALE DI NATURA CONTRATTUALE - NULLITÀ DELLA DELIBERAZIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di condominio degli edifici, la deliberazione assembleare, la quale, con riguardo alla ripartizione delle spese di portierato, le estenda anche ai proprietari dei vani terranei senza ingresso dall'androne, deve ritenersi affetta da nullità, non mera annullabilità, con conseguente proponibilità della relativa impugnazione in ogni tempo, anche dopo il termine di decadenza fissato dall'art. 1137 cod. civ., qualora, adottata a maggioranza, risulti integrare un riparto di dette spese difforme da quello fissato con regolamento condominiale di natura contrattuale, quale quello predisposto dall'unico originario proprietario dell'edificio e poi di volta in volta accettato dagli acquirenti delle singole porzioni, atteso che le Disposizioni di tale regolamento sono modificabili solo attraverso una nuova convenzione conclusa dalla totalità dei condomini. (V 2928/80, mass n 406665; (V 4774/77, mass n 388376).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)