Sez. 1, Sentenza n. 10939 del 07/11/1997 (Rv. 509600 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Pregressi rapporti debitori delle soppresse USL - Disciplina ex art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Legittimazione sostanziale e processuale delle subentranti ASL - Configurabilità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
L'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nello stabilire che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle ASL, direttamente o indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali (dovendo, a tal fine, predisporre apposite gestioni - stralcio con contestuale individuazione dell'ufficio responsabile), prevede una fattispecie di successione " ex lege " delle regioni nei rapporti obbligatori già facenti capo alle soppresse USL, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla regione, secondo i principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, e non anche alla ASL subentrata alla soppressa unità sanitaria locale.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)