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Sez. 3, Sentenza n. 1464 del 16/03/1981 (Rv. 412127 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412127-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - IRRILEVANZA.*

Nel caso in cui sia esercitato il diritto al riscatto di fondi rustici, ai sensi dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, il prezzo da rimborsare all'acquirente costituisce debito di valuta, come tale non passibile di aumento per effetto della svalutazione monetaria, verificatasi dopo la stipulazione dell'atto di compravendita, non potendosi fare ricorso - attesa la sua natura transitoria ed eccezionale - alla legge 10 maggio 1976, la quale prevede la possibilita di rivalutazione del prezzo nel caso di riscatto di fondi di enti pubblici alienati dal primo gennaio 1974 al momento della sua entrata in vigore. (Conf 4809/79, mass n 401420).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)