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Sez. 3, Sentenza n. 34900 del 06/06/2007 Ud. (dep. 17/09/2007) Rv. 237198 - 01

LAVORO - IN GENERE | Reati contravvenzionali - Procedura di estinzione prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994 - Applicabilità anche nel caso di reati istantanei o di intervenuta regolarizzazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237198-01

LAVORO - IN GENERE

In tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, atteso il disposto dell'art. 15, comma terzo, D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, deve ritenersi che la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e segg. D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 trovi applicazione anche quando trattisi di reati istantanei già perfezionatisi o di già avvenuta, spontanea regolarizzione delle pregresse violazioni. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice di merito avesse dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di impiego di lavoratori minorenni non preventivamente sottoposti a visita medica, previsto dagli artt. 8, comma primo, e 26, comma secondo, L. 17 ottobre 1967 n. 977, per mancanza della condizione di procedibilità costituita dal previo espletamento della procedura di estinzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 15 CORTE COST., Legge 17/10/1967 num. 977 art. 8, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)