Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007 (Rv. 597778 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione dell'azione da parte del giudice investito della controversia - Principio cosiddetto dell'apparenza - Rilevanza esclusiva ai fini della corretta individuazione del mezzo di impugnazione - Sussistenza - Qualificazione soltanto apparente da parte del giudice rimettente - Conseguenze - Qualificazione da parte del giudice "ad quem" - Legittimità - Fattispecie in tema di opposizioni nell'ambito del processo esecutivo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice "a quo" abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia inteso compiere con riferimento ad essa, una affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice "a quo", esso può essere legittimamente esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità' stessa dell'impugnazione.(Nella specie, la S.C. ha qualificato come opposizione all'esecuzione l'azione proposta per far valere l'esistenza di un vincolo di destinazione sulle somme pignorate a causa di un pregresso sequestro conservativo, e conseguentemente ha statuito che la sentenza di merito avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello e non con il ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)