Sez. 3, Sentenza n. 3288 del 15/02/2006 (Rv. 586842 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali - Qualificazione dell'azione da parte del giudice di merito - Principio cosiddetto della apparenza - Rilevanza ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione - Opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi - Qualificazione - Conseguenze - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali, l'individuazione del relativo mezzo deve essere fatta esclusivamente in base al principio dell'apparenza, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza. Di conseguenza, nel caso di sentenza emessa in sede di esecuzione forzata, la stessa è impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. (Nella specie, relativa ad opposizione da parte del debitore all'ordinanza di assegnazione, in favore del creditore, delle somme portate in precetto a seguito della positiva dichiarazione del terzo pignorato, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito di rigetto della opposizione, perché la sentenza aveva qualificato l'azione come opposizione alla esecuzione ai sensi dell'articolo 615 cod. proc. civ., di modo che la sentenza medesima avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello e non era immediatamente ricorribile).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)