Sez. 3, Sentenza n. 8006 del 18/04/2005 (Rv. 582205 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione dell'azione da parte del giudice investito della controversia - Principio cosiddetto dell'apparenza - Rilevanza esclusiva ai fini della corretta individuazione del mezzo di impugnazione - Sussistenza - Qualificazione soltanto apparente da parte del giudice rimettente - Conseguenze - Qualificazione da parte del giudice "ad quem" - Fattispecie in tema di opposizioni nell'ambito del processo esecutivo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre verificare se il giudice "a quo" abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia fatto in riferimento ad essa una affermazione meramente generica, in quanto, se si ritiene che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice "a quo", esso può essere esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma altresì dell'ammissibilità dell'impugnazione.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che solo genericamente il giudice di primo grado avesse indicato l'azione proposta come opposizione all'esecuzione, e, procedendo alla qualificazione della domanda, ha ritenuto che, lamentando l'opponente la mancata comunicazione dell'udienza di audizione delle parti e la mancata attuazione della pubblicità murale disposta dal g.e., l'opposizione dovesse essere qualificata come agli atti esecutivi, e che di conseguenza fosse ammissibile il mezzo di impugnazione proposto, ovvero il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)