Sez. 2, Sentenza n. 7474 del 11/08/1997 (Rv. 506677 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE | Costituzione del diritto reale di uso, a parcheggio, su area del costruttore - venditore (art. 18 legge 765/1967) - Assenza di previsione nella licenza, nel regolamento condominiale e negli atti di acquisto dei singoli appartamenti - Delibera condominiale individuativa degli appositi spazi - Illegittimità - Sentenza del giudice - Necessità - Ragioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE
Poiché per l'attuazione della costituzione del diritto reale di uso per parcheggio dei condomini di un edificio - artt. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765 e 2, secondo comma, legge 24 marzo 1989 n. 122 - è necessario identificare la superficie da assoggettare all'uso normativamente previsto, secondo le misure("non inferiore ad un metro quadrato per ogni metro cubo di costruzione") dalla stessa norma stabilite, il condominio, in assenza di relativa previsione o nell'atto concessorio, o nel regolamento condominiale, o negli atti di acquisto dei singoli appartamenti, deve chiedere al giudice tale identificazione, e pertanto non può, ex se, con delibera, costituire il vincolo pubblicistico di destinazione predetta, scegliendo l' ubicazione degli appositi spazi su più ampia area del costruttore -venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1021, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1419, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)