Sez. 2, Sentenza n. 10883 del 06/12/1996 (Rv. 501074 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Nuove costruzioni - Riserva di spazi per parcheggi ex art. 41 sexies della legge urbanistica - Natura della norma: norma di azione e norma di relazione - Conformità degli spazi alla misura stabilita dalla legge - Accertamento riservato alla P.A. - Trasferimento del regime giuridico degli spazi su altre aree idonee - Ammissibilità - Condizioni - Rilascio di nuova concessione in variante - Necessità.
URBANISTICA - IN GENERE
L'art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, che sancisce la riserva nelle nuove costruzioni di appositi spazi per parcheggi, oltre ad operare come norma di relazione nei rapporti privatistici, sanzionando di nullità (art. 1418, 1419 cod. civ.) ogni convenzione che sottragga detti spazi alla destinazione loro assegnata dalla legge, opera anzitutto come norma di azione nel rapporto pubblicistico con la P.A., la quale non può autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, costituendo l'osservanza della norma condizione di legittimità della licenza (o concessione) di costruzione. Ne deriva che l'accertamento della conformità degli spazi alla misura proporzionale stabilita dalla legge e della loro idoneità ad assicurare concretamente la prevista destinazione, spetta esclusivamente alla P.A. e che il trasferimento del regime giuridico degli spazi, secondo la destinazione impressa dalla concessione su altre aree idonee a tale utilizzazione, può avvenire soltanto mediante il rilascio di una nuova concessione in variante.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)