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Sez. 1, Sentenza n. 10976 del 10/12/1996 (Rv. 501166 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposto - Carattere pregiudiziale dell'altra controversia - Nozione - Fattispecie in tema di procedimento giurisdizionale amministrativo di impugnazione del provvedimento di radiazione dall'albo dei promotori finanziari e di coevo procedimento di opposizione all'ordinanza ingiuntiva del pagamento di sanzioni irrogate dalla CONSOB.
Stato
decisa il 1996-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501166-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione del giudizio civile ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Pertanto non ricorre ipotesi di pregiudizialità' fra il procedimento giurisdizionale di impugnazione del provvedimento disciplinare di radiazione dall'albo dei promotori finanziari dinanzi al giudice amministrativo, siccome prefigurato dal combinato disposto degli artt. 5, comma ottavo, lett. 8, prima proposizione, e 16 - 17, delib. Consob 22 luglio 1991 n. 5388, ed il procedimento giurisdizionale di opposizione alla ordinanza ingiuntiva di pagamento della sanzione irrogata, dalla Consob ai sensi dello stesso art. 5, commi ottavo lett. g, e nono, ventiduesimo e ventitreesimo legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)