Sez. L, Sentenza n. 5450 del 28/04/2000 (Rv. 536057 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Attività lavorativa svolta dal socio di una cooperativa in adempimento del contratto sociale - Obbligo della società di pagare i contributi previdenziali - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Nell'ipotesi di attività lavorativa svolta dal socio di una cooperativa in conformità con le previsioni del patto sociale e in corrispondenza con le finalità istituzionali della società - integrante, come tale, l'esecuzione del contratto societario per l'esercizio in comune dell'impresa - per una generale "fictio iuris" propria della legislazione in materia previdenziale, ai fini contributivi, la cooperativa è considerata datrice di lavoro dei propri soci i quali, reciprocamente, sono equiparati, ai fini delle prestazioni previdenziali, ai prestatori di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 07/12/1924 num. 2270 art. 2, Regio Decr. 07/06/1928 num. 1343 art. 1, Regio Decr. 07/06/1928 num. 1343 art. 2, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)