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Sez. L, Sentenza n. 14496 del 08/11/2000 (Rv. 541469 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative artigiane - Obbligo contributivo per i soci lavoratori ex art. 2 R.D. n. 1422 del 1924 - Disciplina dell'impresa artigiana ex legge n. 443 del 1985 - Abrogazione implicita dell'art. 2 cit. - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541469-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

L'obbligo delle società cooperative artigiane, ex art. 2 R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, di versare i contributi per i propri soci lavoratori, in relazione alle "retribuzioni" loro corrisposte, non è venuto meno dopo l'emanazione della legge 8 agosto 1985 n. 443, atteso che la disciplina dell'impresa artigiana ivi contenuta non è affatto incompatibile con la previsione del cit. art. 2 R.D. n. 1422 del 1924 e non ne ha quindi provocato l'abrogazione ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860, Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)