Sez. 3, Sentenza n. 11 del 02/01/1968 (Rv. 330791 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - COSTITUZIONE DELL'ATTORE E DI UNO SOLO DEI CONVENUTI - TARDIVITA - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO- ESTRANEITA DEL CONVENUTO NON COMPARSO AL RAPPORTO SOSTANZIALE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - COSTITUZIONE DELL'ATTORE E DI UNO SOLO DEI CONVENUTI - TARDIVITA - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO- ESTRANEITA DEL CONVENUTO NON COMPARSO AL RAPPORTO SOSTANZIALE - IRRILEVANZA.*
La sanzione della cancellazione della causa dal ruolo stabilita per l'ipotesi che nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti non si applica se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volonta di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo la Costituzione del rapporto processuale. Tuttavia, se i convenuti siano piu di uno e di questi se ne costituisce soltanto uno tardivamente, accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito malgrado la tardiva Costituzione dell'attore, malgrado la tardiva Costituzione dell'attore, per il principio dell'unita del rapporto processuale deriva ugualmente la cancellazione della causa dal ruolo, non potendo interpretarsi la mancata Costituzione del convenuto non comparso come accettazione del contraddittorio da parte sua. Non ha rilievo, in proposito, il patto che sia stata dedotta l'estraneita, del convenuto non comparso, al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, o la scindibilita delle cause e l'inesistenza di un litisconsorzio necessario, poiche ogni pronunzia al riguardo presupporrebbe la regolare Costituzione del rapporto processuale e l'integrita del contraddittorio, condizioni pregiudiziali a qualsiasi indagine di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)