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Sez. 3, Sentenza n. 1337 del 11/05/1971 (Rv. 351548 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINI PER L'ATTORE E PER IL CONVENUTO - AUTONOMIA - COSTITUZIONE TARDIVA DI UNA PARTE - INEFFICACIA - LIMITI - COSTITUZIONE TARDIVA DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OBBLIGATORIETA*
Stato
decisa il 1971-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351548-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINI PER L'ATTORE E PER IL CONVENUTO - AUTONOMIA - COSTITUZIONE TARDIVA DI UNA PARTE - INEFFICACIA - LIMITI - COSTITUZIONE TARDIVA DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - OBBLIGATORIETA*

I due termini di Costituzione fissati dalla legge all'attore e al convenuto sono distintamente considerati, nel senso che ciascuna parte e tenuta ad osservare il proprio termine, sotto pena di inefficacia della ritardata Costituzione, a meno che l'altra non si sia, a sua volta, tempestivamente costituita nel termine assegnatole, ovvero costituendosi anch'essa tardivamente, abbia accettato il contraddittorio. In conseguenza, ove l'attore si costituisca tardivamente, il convenuto, che pure a sua volta si sia costituito dopo decorso il termine ad esso assegnato, ha diritto ad eccepire la tardiva Costituzione dell'attore ed ottenere la cancellazione della causa dal ruolo. (V 2773'68, mass n 335401' 11'68, mass n 330791).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)