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Sez. 3, Sentenza n. 8306 del 12/04/2011 (Rv. 617153 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Proposizione di un secondo ricorso per cassazione in pendenza del termine per impugnare - Ammissibilità - Limiti - Principio della consumazione dell'impugnazione - Criteri.
Stato
decisa il 2011-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617153-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

In forza del principio di consumazione dell'impugnazione, la parte che abbia già proposto ricorso per cassazione può proporne un altro, in pendenza del termine per impugnare, solo quando il primo ricorso sia viziato ed il successivo miri a sostituire il precedente, dovendo altrimenti il secondo ricorso essere considerato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)